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| Cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio (divorzio) |
| Che cos'è: Avviene con l'emissione di una sentenza da parte del Tribunale che dispone lo scioglimento del vincolo matrimoniale (per i matrimoni civili) o la cessazione degli effetti civili del matrimonio (per i matrimoni celebrati con rito religioso). L’Ufficio di Stato civile riceve da parte della Cancelleria del Tribunale la sentenza di scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio passata in giudicato e lo annota sui registri di matrimonio. |
| Come: E’ possibile rivolgersi all’Ufficio di Stato Civile per informazioni riguardo alla annotazione della sentenza sui registri di Stato Civile. |
| Normativa di riferimento: D.P.R. 396/2000 |